Fatture Elettroniche - Estero
Riteniamo utile pubblicare queste note per il caso di Fatture Estero.
Così come è raccomandato eseguire il test prima di inviare allo SDI
In Anagrafica Cliente ESTERO, Indicare:
- PARTITA IVA: se non in possesso utilizzare 11 volte 9
- CODICE FISCALE Non popolare il campo
- PROVINCIA Non popolare il campo
- CAP: se il cap reale è di massimo 5 numeri indicarlo in questo campo, altrimenti indicare 00000 e inserire il CAP reale nel campo INDIRIZZO.
- RIMANGONO OBBLIGATORI GLI ALTRI CAMPI:
COMUNE
INDIRIZZO
COD NAZIONE - COD. DESTINATARIO : 7 volte X
Fatture intra UE
In caso di cessione di beni a soggetto passivo comunitario, questa operazione non risulta imponibile ai sensi dell’art. 41 c.1 D.L. 331/93. La fattura elettronica non è obbligatoria ma può essere emessa facoltativamente compilando solo il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “XXXXXXX”, indicando la partita IVA comunitaria. Se non si opta per l’e-fattura, l’operazione sarà soggetta all’esterometro. Va presentato il modello Intra 1 bis, mensile o trimestrale, a seconda se si supera la soglia di 50.000 euro.
Prestazione di servizi intra UE
Anche nel caso di prestazione di servizi nei confronti di soggetto passivo comunitario (Art. 7 ter. DPR 633/72) la fattura elettronica non è obbligatoria ma può essere emessa facoltativamente compilando il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “XXXXXXX”, indicando la partita IVA comunitaria e riportando l’indicazione della natura N6.xx (inversione contabile). Senza fattura elettronica resta l’obbligo di esterometro. Anche in questo caso è prevista la presentazione del modello Intra 1 quater, mensile o trimestrale a seconda se si supera la so Soggetto
In caso di cessioni di beni nei confronti di soggetto passivo comunitario identificato in Italia (artt. 17 e 35-ter del D.P.R. n.633/1972) la fattura elettronica non è obbligatoria, ma si può scegliere di emetterla per evitare l’esterometro, compilando il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “0000000”, insieme all’indicazione della partita IVA italiana.
Esterometro – SI se non si emette fattura elettronica, NO se si emette fattura elettronica anche in via facoltativa.
glia di 50.000 euro.
Soggetto comunitario con P.IVA italiana
Analogamente per le prestazioni di servizi nei confronti di soggetto passivo comunitario identificato in Italia (artt. 17 e 35-ter del D.P.R. n.633/1972) la fattura elettronica è facoltativa, evita l’esterometro e va compilata inserendo nel campo “CodiceDestinatario” il codice convenzionale “0000000”, oltre all’indicazione della partita IVA italiana.
Cessioni di beni extra UE
In caso di cessione di bene nei confronti di soggetto extracomunitario (non imponibile ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera a) del DPR 633/1972) la fattura elettronica evita l’esterometro, è facoltativa e prevede l’inserimento nel campo “CodiceDestinatario” del codice convenzionale “XXXXXXX”. Nel campo “identificativo fiscale IVA” (punto 1.4.1.1 del tracciato) va invece inserita la partita IVA o qualsiasi altro valore che identifichi il cliente riportando il codice Paese extra-UE. In questi casi l’esterometro si evita anche in presenza di una bolletta doganale.
Prestazione di servizi intra UE
Stesso discorso per le prestazioni di servizi nei confronti di soggetto extra comunitario (Art. 7 ter. DPR 633/72), con l’unica differenza che la fattura deve riportare l’indicazione della natura N2.xx (operazione non soggetta a IVA).
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